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si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 n.520
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale
(Gazzetta ufficiale n.98 del 28 aprile 1999)
Preambolo
Il Ministro della Sanità
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n.502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,n.421, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto lefigure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nellaseduta del 22 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998;
Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativoprofilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore;
Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema diregolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consigliodei Ministri;
ADOTTA
Il seguente provvedimento:
Art.1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatoreprofessionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali un uncontesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico sociale dei soggettiin difficolta'.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti indifficolta' per il raggiungimento di livelli piu' avanzati diautonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita'professionali all'interno di servizi socio sanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presentinelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita';
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
e) partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio sanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art.2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art.3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso lestrutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e lestrutture di assistenza socio sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraversola facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999 Registro n.1 Sanita', foglio n.71