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si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
D.M. 14 settembre 1994, n. 667
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico audiometrista.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo:
il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle
patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle
competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psicoacustiche
ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed
alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.
3. Il tecnico audiometrista:
a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena
responsabilità e la conseguente autonomia;
b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione
delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
2. 1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base
al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.