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Si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
DECRETO 29 marzo 2001, n. 182
Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2001, n. 115.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Visto il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale è stata individuata la figura e relativo
profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale;
Visti i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali sono state individuate le figure e relativi
profili professionali dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale;
Visto il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stata individuata la figura e
relativo profilo professionale dell'educatore professionale;
Ritenuto, per evitare duplicazioni di funzioni presenti nelle figure di assistente sanitario e di
terapista occupazionale, già individuate, e nella nuova figura dell'educatore professionale,
di procedere alla soppressione della figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente di individuare la nuova figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Ritenuto di dover garantire il completamento degli studi agli studenti già iscritti ai corsi di
tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di equiparare,
con riferimento al profilo ed agli ordinamenti didattici delle due figure, il titolo conseguito a
quello di educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 30 settembre
1998;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota, in data 5 luglio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. È soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione
psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n.
57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.
2. 1. È individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il
seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'àmbito di un progetto terapeutico
elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con
disabilità psichica.
2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
a) collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto,
analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socioambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione
psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al
recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle
relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo
sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a
rischio e delle patologie manifestate;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il
reinserimento nella comunità;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei
singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale.
4. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attività professionale in strutture e
servizi sanitari pubblici o privati in regime di dipendenza o libero professionale.
3. 1. Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
4. 1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo 1, sono soppressi,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi già iniziati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale è equipollente a quello di educatore professionale.