Menu principale:
PARTE PROFESSIONALE > Leggi e regolamenti > Profili Professionali
si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
D.M. 14 settembre 1994, n. 665
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il
tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o
adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di
sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o
che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento
diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano
di riabilitazione;
c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
2. 1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base
al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.