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si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
Decreto Ministeriale Sanità 26/9/94 n.745
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(Gazzetta Ufficiale, 9/1/95 n. 6)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1.
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.